Pagare regolarmente le spese condominiali è uno degli obblighi fondamentali per chi vive in un edificio con più unità abitative. Tuttavia, può capitare, soprattutto in periodi di difficoltà economica, che un proprietario non riesca a versare le proprie quote. In questi casi è naturale domandarsi:
Posso chiedere una rateizzazione delle spese condominiali?
Come evitare il decreto ingiuntivo del condominio?
Vediamo insieme quali sono le opzioni previste dalla legge e come muoversi correttamente.
Le spese condominiali coprono tutto ciò che riguarda la gestione e manutenzione delle parti comuni: scale, cortili, ascensori, impianti, illuminazione, riscaldamento centralizzato.
Si dividono in:
Ordinarie: ricorrenti (pulizie, luce, manutenzioni minori).
Straordinarie: una tantum e più costose (rifacimento tetto, facciata, impianti elettrici).
La ripartizione avviene in base ai millesimi, come stabilito dalle tabelle millesimali del regolamento condominiale.
Non c’è una scadenza standard. Generalmente:
Trimestrali o semestrali nei condomìni “classici”.
Mensili per strutture con spese più alte.
L’amministratore invia i cosiddetti "avvisi di pagamento", in base al bilancio preventivo approvato in assemblea. Il mancato pagamento comporta l’iscrizione a ruolo del debito.
In caso di mancato pagamento, l’amministratore ha il dovere di:
Sollecitare il condomino;
Attivare il recupero crediti entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio;
Avviare la procedura giudiziaria con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo.
❗ In caso di mancati pagamenti prolungati, il condomino rischia:
Pignoramento dello stipendio o conto corrente;
Perdita del diritto di voto in assemblea;
Sospensione di alcuni servizi comuni (se tecnicamente possibile).
È possibile rateizzare il debito condominiale, ma non è un diritto automatico. Serve una richiesta scritta all’amministratore, corredata da un piano di rientro credibile.
In breve:
L’amministratore può accettare nei limiti dei suoi poteri.
Se la dilazione modifica le scadenze deliberate, deve approvarla l’assemblea condominiale.
Se il debitore non può rientrare completamente, si può proporre:
Una somma ridotta, pagata in unica soluzione.
L’obiettivo è evitare costi legali, soprattutto se il recupero è incerto.
Serve però una delibera dell’assemblea con le maggioranze straordinarie (di solito almeno 50% dei presenti e 50% dei millesimi).
Sì. Il Codice Civile (art. 1965) consente la transazione condominiale, ma deve essere approvata dall’assemblea. L’amministratore non può decidere da solo di rinunciare a un credito o modificarne l’importo.
L'accordo può essere utile se:
Il debitore dimostra reali difficoltà economiche;
L'alternativa è una causa legale lunga e costosa.
Chi ha difficoltà può presentare una richiesta scritta di dilazione, indirizzata all’amministratore. Consigli:
Spiega la tua situazione economica.
Proponi un piano con numero di rate e importi.
Chiedi che la proposta sia messa all’ordine del giorno della prossima assemblea (se necessario).
✍️ Esempio formula iniziale:
“Il sottoscritto Mario Rossi, proprietario dell’unità interna 4, vista la situazione economica contingente, chiede una dilazione del pagamento delle quote condominiali arretrate, per un totale di 1.200€, secondo il seguente piano di rientro...”
La rateizzazione delle spese condominiali è possibile, ma va richiesta per tempo e gestita con trasparenza. L’approccio migliore è il dialogo, evitando di arrivare a situazioni giudiziarie che possono solo peggiorare le cose. Agire in buona fede aiuta sia il singolo che la comunità condominiale.
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